Articoli da 11 a 23

R.D.L 11 FEBBRAIO 1929, N. 275

REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE
(pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 marzo 1929, n. 65)
 
Art. 11
Le pene disciplinari, che il Consiglio del Collegio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione, sono :
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dell’esercizio professionale per un tempo non maggiore ai sei mesi;
d) la cancellazione e dall’Albo.

L’avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Consiglio del Collegio. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di un ufficiale giudiziario.

 
Art. 12
L’istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio del Collegio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d’ufficio, in seguito a deliberazioni del Consiglio del Collegio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l’incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Consiglio del Collegio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell’incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l’incolpato non si presenti, o non faccia pervenire documenti a sua discolpa ne giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
 
Art. 13

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consigli del Collegio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall’Albo o pronunciare la sospensione. Quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall’Albo.
 
Art. 14
Colui che è stato cancellato dall’Albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate la ragione che hanno motivato la sua cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito a condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale. Se la cancellazione è avvenuta inseguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata dal coma precedente, l’iscrizione può essere richiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dell’Albo. Se la domanda non è accolta, l’interessato può ricorrere in conformità all’articolo seguente.
 
Art. 15
Le decisioni del Consiglio del Collegio, in ordine all’iscrizione e alla cancellazione dell’Albo, nonché ai giudizi disciplinari; sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell’ articolo 11 comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi elencati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione è dato ricorso, tanto all’interessato quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei Periti Industriali costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e formato da 11 componenti eletti dai Consigli dei Collegi. Contro le decisioni del Consiglio nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite dalla Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16
Spettano ai Periti Industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, grafico, elettromeccanico, radiotecnico, aeronautico, edile, chimico, tessile, navale, ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute :
a) dai Periti Industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;

b) dai Periti Edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;

c) dai Periti Navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono l’iscrizione nell’Albo dei Periti;

d) dai Periti Meccanici, Elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l’estimo della costruzione di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

 
Art. 17
Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di Perito Industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività di altre professioni.

 
Art. 18
Le perizie e gli, incarichi su quanto forma oggetto delle professione di Perito Industriale possono essere affidati dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti dell’Albo dei Periti Industriali , salvo il disposto dell’articolo art. 7.
Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo quando si tratti di casi di importanza limitata ,ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell’Albo ai quali affidare la perizia all’incarico.

 
Art. 19
Spetta al Consiglio del Collegio :
a) di curare che siano repressi l’uso abusivo del titolo di Perito Industriale e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per la Pubblica Istruzione;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’Albo e la disciplina degli iscritti. Esso cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo che Consiglio Nazionale, costituito nel modo indicato nell’art.15 stabilirà per le spese del suo finanziamento, giusta l’art.14. Contro i morosi è prevista, non la cancellazione dall’Albo, ma la sospensione dell’esercizio professionale fino a quando essi non avranno regolarizzato la loro posizione

 
Art. 20
I Consigli dei Collegi sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la Grazia e Giustizia, il quale la esercita direttamente ovvero tramite i procuratori generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell’Albo, e, in generale, l’esercizio della professione. Il Ministero per la Grazia e la Giustizia, può in oltre, con suo decreto, sciogliere il Consiglio, ove questo, richiamato all’osservanza degli obblighi ad essi imposti, persista nel violarli o nel non adempirli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Consiglio sono affidate a un commissario straordinario, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro 90 giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro della Grazia e Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all’Albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle funzioni predette. Le disposizione del precedente comma circa nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

 
Art. 21
Coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale ed avere cultura sufficiente per l’esercizio della professione stessa possono ottenere la iscrizione.
A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con relativi documenti, al Ministero della Pubblica Istruzione. Entro il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore del -presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell’ufficio del registro, che attesti il versamento all’erario dello Stato della somma di L.300.
Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione nominata dal Ministro per Pubblica Istruzione e composta da cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti. La Commissione, qualora decide favorevolmente, indica il ramo dell’attività professionale per cui può essere concessa l’iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell’Albo; in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo all’interessato il ricorso alla Commissione centrale in conformità dell’art.15. Il Ministro per la Pubblica istruzione, di concerto con quello per la Giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.
 
Art. 22
Il Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice, da lui delegato, provvede alla prima formazione dell’Albo dei Periti Industriali in base alle domande che gli interessati abbiano presentato alla Cancelleria del Tribunale entro il termine dei sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Formato all’Albo, il Ministero per la Grazia e Giustizia, stabilirà con un suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i Collegi menzionati nell’art.3. Fino all’emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell’Albo rimarrà affidata al presidente del Tribunale. Egli o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall’Albo in caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione. Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale, a norma del presente articolo, è dato ricorso al Consiglio Nazionale, in conformità dell’art.15.
 
Art. 23
Gli Albi dei Periti Industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n.1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decrerto-legge 22 febbraio 1924n: 211, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno iscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, erano denominati “mauremeister”. Ai detti tecnici spetta il titolo di Perito Edile e la facoltà di progettare e dirigere costruzioni, secondo le norme di legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative. Per ottenere la iscrizione nell’elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dalla entrata in vigore del, presente decreto, presentare domanda con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell’albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell’art 15.
 
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1929
 
(*) Le dizioni del regolamento di “Associazione Sindacale” e di “Comitato” sono state ora sostituite, a termini dell’ art. 1 del D.L.L. 23 febbraio 1944, n. 382 con quelle del “Collegio” (professionale) e di “Collegio” (del Collegio).
Le denominazioni di “Ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto” e di “Procuratore del Re” sono state sostituite con quelle attuali rispettivamente di Ministro per la Grazia e Giustizia e di Procuratore della Repubblica.

(**) Questo articolo aveva carattere transitorio ed ha esaurito la sua efficacia per cui non è più applicabile (Testo integrale)