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REGOLAMENTO SUL TIROCINIO AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 10, DPR 7 AGOSTO 2012, N. 137
TITOLO I
CAPO I
PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 (Nozioni e finalità)
1. Il tirocinio professionale è l'istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all’art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2. Il periodo di tirocinio deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990.
3. All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, commi 3.a - così come modificato dai commi 1 e 5 dell’art. 6 del DPR 137/12 - 3.b - 3.c della Legge 17/1990, e succ. mod. ed integr.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al tirocinio.
5. A norma dell’art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2, lett. d) del richiamato DPR e s.m.i., consente l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.
6. Il tirocinio, di cui al comma precedente, svolto in convenzione con l’università, è compreso nei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.
7. Tutti gli aspiranti all’esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti.
8. Il Consiglio territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 2
Durata
1. Il tirocinio professionale e le forme equivalenti, indicate all’articolo 1, comma 3 del presente regolamento, hanno durata di diciotto mesi, come previsto dall’articolo 9, comma 6, decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal comma 1 dell’art. 6 del DPR 137/12.
2. Il tirocinio professionale è obbligatorio per tutti coloro che, ai fini dell’iscrizione all’albo dell’ordine, abbiano conseguito il diploma di maturità tecnica di perito industriale o titolo equipollente, valido ai fini dell’accesso alla professione, rilasciato da un istituto secondario superiore statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, D.M. 9 marzo 1994, D.M. 27 aprile 1995, n. 263 e Allegato B del decreto del Ministro della Giustizia 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30.
Art. 3
Titolo di studio
1. Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854;
b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell’Istruzione 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell’accesso alla professione;
2. Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti finalizzata alla partecipazione all’esame di Stato, senza lo svolgimento del tirocinio della durata di diciotto mesi, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi, L4, L7, L8, L9, L10, L16, L20, L21, L23, L25, L26, L42, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, come previsto dall’articolo 55, comma 2, lett. d), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
b) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi L3, L4, L7, L8, L9, L17, L21, L23, L26, L27, L30, L31, L34, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, di modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2000, di cui alla lettera d);
c) diploma universitario triennale, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, tra i titoli indicati dalla Tabella A, di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
d) diploma, di cui al comma 1 lett. a) e b), con successiva frequenza, con esito positivo di:
- corso di istruzione tecnica superiore (I.T.S.) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55, comma 3, d.P.R. 328 del 2001, DPCM 26 gennaio 2008 e decreto ministeriale 7 settembre 2011 e s.m.i.
- corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere.
CAPO II
OBBLIGHI
Art. 4
Obblighi del praticante
1. Il tirocinante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2. Il tirocinio professionale, per sua natura e finalità, deve essere effettivo e continuativo. Di conseguenza, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti ed è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
3. Esso è tuttavia compatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri di effettività e continuità di cui al comma 2.
Art. 5
Obblighi del Professionista affidatario
1. Il professionista affidatario, sia in forma singola, associata o societaria, deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.
2. Non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale dell’ordine, sulla base di criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa.
3. Il professionista deve impegnarsi all'istruzione del tirocinante ed a produrre le dichiarazioni previste dal presente regolamento.
CAPO III
REGISTRO DEI PRATICANTI
Art. 6
Registro dei praticanti
1. Presso il consiglio territoriale dell’ordine è tenuto il Registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale e delle forme equivalenti, al fine di essere ammessi all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
2. Ai fini dell’iscrizione nel Registro dei praticanti, è necessario aver conseguito il diploma di perito industriale o la laurea o il diverso titolo di istruzione, previsti dalla legge per l’accesso alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato.
3. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
- Il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto scolastico o Università presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, specializzazione/sezione, codice fiscale, l’attestazione dell’Università recante il compiuto svolgimento del previsto tirocinio;
- data di decorrenza dell'iscrizione;
- dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo Professionale, presso il quale si svolge il tirocinio, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita I.V.A. ed indirizzo dello studio;
- ovvero, in alternativa, tutti i dati comprovanti l'avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al tirocinio, ai sensi dell'art. 2, commi 3.a - così come modificato dai punti 1 e 5 dell’art. 6 del DPR 137/12 -- 3.b - 3.c della Legge 17/1990, di cui al Titolo III del presente regolamento, ovvero dell’articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e succ. mod. ed integr., ovvero, in alternativa, i dati identificativi del tutor, ove previsto, o dell’azienda/società/ente presso cui si svolge l’attività di tirocinio equivalente;
- data di presentazione delle relazioni semestrali,
- eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
- data di compimento dei diciotto mesi di effettivo tirocinio;
- data di rilascio del certificato di compiuta pratica;
- ogni altro fatto modificativo riguardante il tirocinante e lo svolgimento del tirocinio;
- data della cancellazione con relativa motivazione.
4. Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Consiglio territoriale dell’ordine, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Consiglio.
5. Il tirocinio deve essere effettuato presso un Perito Industriale, Ingegnere, Ente, o altro professionista, di cui all’articolo 2, comma 4, delle legge 17/1990 o Società tra professionisti, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio, che esercitino l'attività nelle aree di specializzazione relativa al diploma del tirocinante o nei seguenti settori affini:
Settore Civile
a) Perito Industriale in Edilizia, Perito Industriale in Industria Mineraria.
Settore Tecnologico
a) Perito Industriale per l’Industria Metalmeccanica, in Meccanica, per l’Industria Ottica, per le Industrie Cerealicole, in Metallurgia, in Materie Plastiche, per la Meccanica di Precisione, in Cronometria, in Costruzioni Aeronautiche, per l’Industria Navalmeccanica;
b) Perito Industriale in Elettrotecnica, in Elettrotecnica e Automazione, Termotecnica, in Energia Nucleare, in Fisica Industriale;
c) Perito Industriale Chimico, in Chimica conciaria, in Chimica industriale, in Chimica nucleare, per l’Industria Cartaria, per l’Industria Tintoria, in Tecnologie Alimentari, Tessile, per l’Industria Tessile, in Maglieria e Confezione industriale;
Settore Informazione
a) Perito Industriale in Arti Grafiche, in Arti Fotografiche, in Disegno di Tessuti;
b) Perito Industriale per l’Informatica,
6. Inoltre, sono considerati altri professionisti in settori affini, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione al diploma del praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale, ovvero Chimico: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo;
e) per le specializzazioni Arti Grafiche, Arti Fotografiche e Disegno di Tessuti: Dottore in Disegno Industriale;
7. Durante il periodo di pratica di cui al precedente art. 2 c.1, possono essere svolti eventuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati dai Consigli territoriali dell’ordine, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici etc., come previsto al successivo Titolo II.
8. Il riconoscimento dei corsi predetti viene deliberato dal Consiglio territoriale dell’ordine ed avviene sulla base dei seguenti criteri:
- coerenti con l’attività professionale del perito industriale;
- professionalizzanti;
- di durata non inferiore a 200 ore, da svolgersi nell’arco massimo di mesi sei, valutando il periodo formativo in proporzione;
9. L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale, se intende ottenere l'iscrizione nell'Albo professionale, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del tirocinio ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.
10. L'iscritto nell'albo professionale, che consegua la laurea triennale, di cui al Dpr n. 328/2001 e succ. mod. ed integr., che consenta l’accesso alla stessa area di specializzazione, per il quale risulti già iscritto, non deve sostenere l’esame di Stato abilitante, ma può vantare il titolo professionale di perito industriale laureato con la semplice comunicazione e deposito presso la segreteria del consiglio territoriale dell’ordine del diploma di laurea o copia autentica.
Art. 7
Iscrizione nel Registro dei Praticanti
1. L'iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale, rivolta al Consiglio territoriale dell’ordine di residenza o di domicilio del richiedente.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno ovvero a tempo parziale, come definito al precedente art. 4 c.3, di non svolgere tirocinio per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito uno dei requisiti equivalenti ed alternativi al tirocinio, nelle forme indicate dal presente regolamento.
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità del richiedente comprovanti i propri dati anagrafici nonché i possesso dei requisiti per l’iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 403/1998 e succ. mod. ed integr..
Il cittadino comunitario, che sia in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro dell’Unione Europea, può chiedere l’iscrizione al Registro dei praticanti, previo riconoscimento del proprio titolo dai competenti Uffici del Ministero dell’Istruzione.
Il cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, che abbia conseguito il titolo di studio all’estero, deve documentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto per l’iscrizione al Registro dei praticanti, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall’art. 387 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Disposizioni in materia di istruzione”, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
Può, altresì, essere iscritto al Registro dei Praticanti colui che è in possesso del diploma di Perito Industriale, ovvero di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del presente regolamento, anche in difetto della cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo;
Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione del professionista/ente/società, di cui all'art. 2, comma 3. d) e comma 4 della Legge n. 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento del tirocinio. Il professionista/ente /società deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio;
b) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dal Consiglio territoriale ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382;
c) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
d) codice fiscale.
4. Coloro che intendono essere ammessi agli esami di Stato, in possesso dei titoli di cui al presente regolamento, devono preliminarmente iscriversi nel Registro dei Praticanti, in modo da consentire la vigilanza del Consiglio territoriale dell’Ordine del periodo di tirocinio, svolto in qualsiasi forma, per l’intero periodo di svolgimento del medesimo.
5. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento, l'impegno alla sua osservanza e dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
6. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio territoriale dell’ordine deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
7. La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà essere determinata nella misura contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio territoriale dell’ordine per gli iscritti all'Albo professionale.
8. Al tirocinante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio territoriale. Per le domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale, altro operatore autorizzato o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle forme consentite, avrà valore la data di spedizione della raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.
9. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Consiglio territoriale dell’ordine con la data di ricevimento.
10. Il tirocinante può frequentare uno studio di un professionista / ente / società sito in provincia diversa da quella della propria residenza.
Art. 8
Delibera di iscrizione
1. Il Consiglio territoriale dell’ordine provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2. La Segreteria del Consiglio territoriale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti, i cui riferimenti sono dichiarati ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del presente regolamento, a mezzo di raccomandata / pec con avviso di ricevimento nelle forme consentite .
3. Se il tirocinante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista/ente /società residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio territoriale dell’ordine di detta provincia.
Art. 9
Trasferimento del tirocinante
1. In caso di trasferimento di residenza del tirocinante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l’anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio dell’ordine territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il trasferimento al Consiglio territoriale di provenienza.
2. Il Consiglio territoriale di provenienza deve trasferire al Consiglio territoriale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il tirocinante.
3. Al Consiglio territoriale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio territoriale di provenienza una quota della tassa di iscrizione, di cui all’art. 7, comma 3b) del presente regolamento, in misura proporzionale al tempo di tirocinio ancora da espletare.
4. Il tirocinante viene iscritto con l’anzianità già maturata e la deliberazione del Consiglio territoriale è assunta e comunicata con le modalità previste dall’art. 8 del presente regolamento.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti/enti/società deve darne comunicazione scritta al Consiglio territoriale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.
6. Qualora il trasferimento sia conseguenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio dove veniva espletato il tirocinio, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del tirocinante.
Art. 10
Convalida del periodo di tirocinio
1. Ai fini della vigilanza sull’espletamento dei periodi di tirocinio, il tirocinante, al termine di ogni semestre dalla data di iscrizione o in caso di passaggio da una sede all’altra e al termine del periodo di tirocinio, deve presentare al Consiglio territoriale dell’ordine un attestato sottoscritto dal professionista/ente/società comprovante la frequenza regolare dello studio e l’indicazione delle attività svolte. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2. La presentazione dell’attestazione convalida il periodo di tirocinio trascorso. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento del tirocinio.
3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell’art. 11 del presente Regolamento, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell’ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di tirocinio.
Art. 11
Sospensione del tirocinio - Cancellazione – Ricongiunzione
1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni) sospende la durata del tirocinio e dovrà essere comunicata al Consiglio territoriale entro quindici giorni dall’inizio dell’interruzione a cura del praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l’interruzione e la durata.
2. Il Consiglio territoriale deve deliberare l’interruzione del tirocinio:
a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del tirocinante o del professionista/ente/società o del datore di lavoro;
b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall’art. 6 del presente regolamento;
c) quando vengono a mancare l’attestazione semestrale di frequenza e di profitto del tirocinante;
d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista/ente/società o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3. L’interruzione che può dar luogo alla sospensione e alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere comunicata al tirocinante ed al professionista/ente/società (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata / pec con avviso di ricevimento nelle forme consentite entro 15 giorni dalla delibera.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo, il tirocinio antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto .
5. Qualora, dopo una interruzione, il tirocinante voglia completare il periodo di tirocinio, dovrà darne comunicazione al Consiglio territoriale indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione.
6. Qualora l’interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del Consiglio territoriale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del tirocinio.
7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l’interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell’attività da parte del professionista / ente/ società (o del datore di lavoro).
8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l’ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di tirocinio, di contratto di formazione e lavoro, contratti di inserimento o reinserimento e periodi di attività tecnica subordinata. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di tirocinio.
TITOLO II
TIROCINIO PROFESSIONALE
CAPO I
Art. 12
Tirocinio professionale e corsi di formazione
1. Il tirocinio professionale può essere svolto altresì con un corso di formazione professionale della durata massima di sei mesi, in misura non inferiore a 200 ore, completato per i restanti dodici mesi dallo svolgimento del tirocinio presso un professionista/ente/società, nelle forme stabilite dal presente regolamento.
2. Tale corso di formazione professionale viene computato nella durata complessiva del tirocinio professionale, di cui all’articolo 2.
3. I corsi, di cui al precedente comma, sono organizzati dal consiglio territoriale dell’ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, al quale è riconosciuta la più ampia ed insindacabile facoltà di attivazione dei corsi, di cui al comma 1, nonché la piena ed esclusiva discrezionalità in ordine alla valutazione della sostenibilità dei medesimi.
4. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, come definiti dall’apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, giusto parere vincolante rilasciato dal Ministro vigilante.
Art. 13
Tirocinio in convenzione
1. Il tirocinio può essere altresì svolto nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale, il ministro dell’istruzione università e ricerca, e il Ministro della giustizia, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, di cui all’articolo 55, commi 1 e 2, lettera d) d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e succ. mod. ed integr.
2. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di studi.
Art. 14
Tirocinio e pubblico impiego
1. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il consiglio territoriale dell'ordine.
Art. 15
Divieto di rapporto di lavoro subordinato
1. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
CAPO II
DISCIPLINA DEL TIROCINIO SVOLTO PER IL TRAMITE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 10, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 AGOSTO 2012 N. 137
Art. 16
Corsi di formazione professionale
1. Quando i soggetti, di cui al precedente art. 12, deliberano sulla domanda di autorizzazione, il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
Art. 17
Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione
1. I consigli territoriali dell’ordine, nonché le associazioni di iscritti all’albo ed i soggetti formatori, debitamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali Laureati ed approvati dal Ministero della Giustizia, predispongono i corsi formativi sulle materie oggetto della prima prova scritta o scritto – grafica, comune a tutti gli indirizzi, indicate nell’Allegato A del decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., oltre che su altre materie, di cui al successivo articolo 20, per le quali siano stati preventivamente determinate le modalità ed il luogo di svolgimento e sia stato attribuito il relativo numero di ore.
2. Al fine di assicurare la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale del tirocinante, l’ente organizzatore, sia esso il consiglio territoriale dell’ordine sia altro ente formatore, autorizzato ai sensi del comma 1, comunica il programma formativo al consiglio territoriale dell’ordine che viene pubblicato sul sito istituzionale, assicurandone la massima evidenza e diffusione.
4. La comunicazione dovrà indicare: luogo di svolgimento del corso, durata, contenuti formativi, modalità di svolgimento delle attività formative, di verifica, intermedia e finale, del profitto.
Art. 18
Contenuti formativi essenziali
1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l'attività professionale del Perito Industriale nell’ambito degli argomenti di seguito trattati:
a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate;
b. Aspetti deontologici della libera professione;
c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all’esercizio della libera professione;
d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all’esercizio della libera professione;
e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici;
f. La funzione peritale nell’ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica;
g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica;
h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell’ambiente ed i consumi energetici;
i. Cenni sulla prevenzione incendi;
j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente;
k. L’informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell’attività specifica dei vari settori della professione.
2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all'impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.
3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore.
Art. 19
E-learning
1. I corsi di formazione professionale possono essere svolti anche in modalità̀ e- learning, nel quale operi una piattaforma informatica, che consenta ai discenti di interagire con i tutor ovvero anche tra loro.
2. Per tali finalità il Consiglio territoriale dell’ordine, in qualità di diretto soggetto erogatore del corso, può avvalersi di soggetti esterni per la fornitura della piattaforma tecnologica idonea per il conseguimento delle finalità didattiche del corso di formazione.
Nel caso il Collegio dell’Ordine per la erogazione del corso di formazione in modalità e-learning intenda avvalersi di associazioni di iscritti all’albo ed degli altri soggetti formatori, deve far riferimento a quanto previsto al successivo punto 3 del presente articolo.
3. Le associazioni di iscritti all’albo e gli altri soggetti formatori che intendono erogare il corso di formazione in modalità e-learning, devono preventivamente essere accreditati e riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, su approvazione del Ministero della Giustizia
4. L’attività di formazione a distanza non consiste nella semplice fruizione di materiali didattici via internet, ma è uno strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico, che consenta al discente di partecipare in modo interattivo alle didattiche formative.
Il corso telematico dovrà pertanto essere in grado di garantire la raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un sistema di interazione, onde garantire un continuo confronto tra discenti e docenti.
5. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo e deve garantire il riconoscimento del tirocinante destinatario della formazione.
6. La durata del tempo di studio previsto deve essere indicata preliminarmente e ripartito su unità didattiche omogenee.
7. Deve essere garantita la possibilità di memorizzare i tempi di fruizione in ore di collegamento ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato.
8. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-learning.
9. Il linguaggio utilizzato, nonché quello impiegato per il materiale didattico, deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
10. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.
11. Al fine di evitare abusi, l’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato, che non consenta di evitare una parte del percorso.
Art. 20
Luogo di svolgimento dei corsi
1. I corsi saranno tenuti:
a) presso la sede istituzionale del Collegio dell’ordine laddove lo stesso assume la funzione di diretto soggetto formatore:
b) Presso le sedi dei soggetti formatori autorizzati di cui al c.4 dell’art. 12;
c) Presso il domicilio del tirocinante nel caso di formazione a distanza;
2. Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione è fissato in 40 discenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione in modalità e-learning è definito dal soggetto formatore
3. Il programma e il materiale didattico devono essere distribuiti al momento dell’iscrizione/accreditamento del tirocinante al corso di formazione professionale.
Art. 21
Docenti e Tutor
1. Per ogni corso di formazione il soggetto formatore designa;
a. Il responsabile del progetto formativo;
b. Il coordinatore/tutor del corso;
c. gruppo di docenti con esperienza almeno biennale in materia afferente l’oggetto del corso formativo
2. Il “Responsabile del Progetto Formativo:
a. espleta i compiti di preparazione del corso,
b. individua il coordinatore/tutor,
c. effettua le opportune valutazioni circa l’idoneità di docenti specialisti nelle materie dei moduli formativi, attenendosi ai decreti emanati in relazione alla qualifica dei formatori per le varie materie oggetto del corso di formazione;
d. ottiene l’approvazione del Soggetto Formatore stesso che in tal modo ne autorizza l’attuazione.
3. Il “Coordinatore/Tutor
a. deve essere in possesso dei requisiti utili per il compito affidato,
b. gestisce l’intero percorso formativo e assicura la tenuta del Registro delle presenze.
Art. 22
Valutazione
1. Sono previste attività di verifica intermedie, distribuite lungo il percorso formativo, al fine di valutare il grado di apprendimento del tirocinante.
2. Nel caso di formazione a distanza, dovranno essere previste prove di autovalutazione intermedie, che saranno effettuate in presenza telematica.
3. Alla valutazione finale saranno ammessi tutti coloro che avranno seguito il carico didattico previsto dal corso. Non potrà essere ammesso alla prova di valutazione finale, il tirocinante il quale maturi un numero di assenze superiore al 10% del numero di ore complessive previste.
4. In ogni caso, sia le verifiche intermedie sia quelle di apprendimento finale devono essere effettuate con la presenza del tirocinante, da una commissione composta da professionisti, presidi di istituti tecnici e docenti universitari, in pari numero, presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
5. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
TITOLO III
FORME DI TIROCINIO EQUIVALENTI
CAPO I
Art. 23
Tirocinio equivalente svolto con attività subordinata
1. Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l’entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, e che abbia svolto – prima dell’entrata in vigore del DPR 137/2012 - attività tecnica relativa al diploma per almeno diciotto mesi, può partecipare all’esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
A seguito dell’entrata in vigore del DPR 137/2012 la durata del tirocinio è computata a partire dalla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2. Lo svolgimento, da parte dell’interessato, dei diciotto mesi di attività tecnica subordinata alternativa al periodo di tirocinio professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l’attività tecnica subordinata si è svolta, con l’esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3. La dichiarazione dovrà contenere l’indicazione esatta del periodo durante il quale l’attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell’affidamento all’interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla area di specializzazione del perito industriale.
4. L’attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio territoriale idonea ai fini del tirocinio di diciotto mesi, di cui all’art. 2 comma 3, lettera a) della legge 12 febbraio 1990, n. 17 e s.m.i, sulla base della natura dell’attività svolta dal datore di lavoro e dell’oggetto del contratto di assunzione.
5. Qualora l’attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tener conto al fine del raggiungimento del periodo di diciotto mesi, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore a tre mesi. L’intervallo può essere superiore a tre mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 11 del presente regolamento e comunque non superiore a 9 mesi.
6. E’ facoltà dell’interessato chiedere al Consiglio territoriale di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell’attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento dei diciotto mesi di tirocinio professionale.
7. E’ riconosciuto al titolare di azienda il tirocinio equivalente nell’attività relativa al diploma. Il riconoscimento di idoneità da parte del Consiglio territoriale di residenza del tirocinio di 18 mesi, di cui all’art. 2 c.3 lett. a) della Legge 12.02.1990 nr. 17, avverrà sulla base documentale della attività svolta dal tirocinante – titolare dell’azienda.
Art. 24
Tirocinio equivalente svolto in attività di insegnamento
1. Possono essere ammessi a partecipare all’esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno diciotto mesi, presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi alle Aree di specializzazione o ad indirizzi di studio corrispondenti alla area di specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall’art. 2 comma 3 lett. a) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, così come innovato e modificato dal DPR 137/2012.
2. Il periodo di diciotto mesi si considera validamente compiuto anche se l’attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia, con mansioni proprie dell’area di specializzazione relativa al diploma, con periodi di interruzione non superiori a mesi 3 ovvero non superiore a mesi nove quando ricorre un giustificato motivo. A tal fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l’interessato ha prestato servizio.
3. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all’applicazione dell’art. 2.3 lett. a) della L. 2.2.1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima dell’approvazione del presente articolo.
Art. 25
Tirocinio equivalente svolto con contratto di inserimento o di reinserimento
1. Possono essere ammessi a partecipare all’esame di Stato coloro che siano stati assunti con contratto di inserimento o di reinserimento in un determinato contesto lavorativo, ai sensi dell’art. 54 e ss D.Lgs. 276/2003 e succ. mod. ed integr., mediante un progetto individuale finalizzato all’acquisizione di competenze professionali inerenti alla specializzazione conseguita con il diploma.
2. Il richiedente, che ha usufruito di contratto di inserimento o di reinserimento, tenuto conto che questi hanno una durata minima di 9 mesi e non superiore ai 18, può cumulare più periodi contrattuali o ricongiungere forme di tirocinio, con le modalità di cui all’art. 11, comma 8, purché i periodi di interruzione non siano superiori a mesi 3 ovvero non superiori a mesi nove quando ricorre un giustificato motivo.
Art. 26
Tirocinio equivalente svolto con contratto di apprendistato professionalizzante
1. Possono essere ammessi a partecipare all’esame di Stato coloro che abbiano compiuto un periodo di diciotto mesi di apprendistato professionalizzante con contratto a norma dell’art. 49 e ss D.Lgs. 276/2003 e succ. mod. ed integr., mediante la definizione del piano formativo individuale, con il quale il lavoratore svolga mansioni proprie inerenti alla area di specializzazione conseguita con il diploma.
2. Il lavoratore è affiancato da un tutor, il quale, avendo partecipato alla definizione del piano formativo individuale allegato al contratto, ha il compito di curare la formazione, svolta sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro, se previsto dal contratto, e di esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista nel corso del rapporto.
Art. 27
Periodi di tirocinio presso Uffici Tecnici della P.A. Amministrazioni pubbliche o professionisti dell’Unione Europea.
1. I Consigli territoriali possono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici del Territorio e Demanio e con gli Uffici Tecnici degli Enti Locali, al fine di consentire ai tirocinanti la frequenza per un periodo massimo di sei mesi per l’apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale.
2. Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema tipo del Consiglio Nazionale.
3. Nell’ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l’obbligo assicurativo dei tirocinanti.
4. Qualora le convenzioni predette siano stipulate direttamente dal Consiglio Nazionale ed abbiano finalità tecnico‐professionali, il periodo potrà essere riconosciuto ai fini dello svolgimento del tirocinio per la durata massima di 12 mesi.
5. Il tirocinio professionale della durata di diciotto mesi può essere svolta anche presso le strutture delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, purché svolgano attività inerenti all’area di specializzazione relativa al diploma.
6. Per tale forma di tirocinio valgono le stesse modalità previste per il tirocinio professionale svolto presso uno studio professionale ovvero una società tra professionisti. La forma contrattuale di svolgimento del tirocinio professionale presso le Amministrazioni pubbliche è libera ed esclude ogni rapporto di dipendenza.
7. L’istruzione dei tirocinanti dovrà essere curata da un funzionario, anche non iscritto all’Ordine o Albo dell’ordine professionale, il quale sia in possesso di titolo di studio inerente all’area di specializzazione relativa al diploma del tirocinante. Nell’ambito di tali forme contrattuali deve essere previsto l’obbligo di cui al comma 3.
8. È consentito lo svolgimento del tirocinio, per un periodo massimo di sei mesi, svolto presso professionisti appartenenti all’Unione Europea, i quali esercitino attività professionali attinenti le specializzazioni di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato.
9. Tutti i predetti periodi devono essere debitamente documentati al fine di essere riconosciuti validi per la formazione dei diciotto mesi di tirocinio previsti dall’art. 9, comma 5, DPR n. 137/2012.
TITOLO IV
CONCLUSIONE DEL TIROCINIO
CAPO I
CERTIFICAZIONE E ATTESTATI
Art. 28
Certificato di compiuto tirocinio
1. Il consiglio territoriale dell’ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, presso il quale è compiuto il tirocinio, rilascia il relativo certificato.
2. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato.
3. Quando il certificato perde efficacia, il competente consiglio territoriale dell’ordine provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti e ne dà comunicazione all’interessato.
Art. 29
Attribuzione di fondi regionali
1. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.
TITOLO V
VIGILANZA
CAPO I
VIGILANZA ED ESAMI
Art. 30
Vigilanza e compiuta pratica – Certificato
1. Il Consiglio territoriale, vigila sul regolare svolgimento del tirocinio professionale.
2. Il periodo di tirocinio professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall'ordinanza con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ogni anno fisserà la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale laureato.
3. Il Consiglio territoriale, verificata la maturazione del periodo di tirocinio, ne prende atto, deliberando la cancellazione del tirocinante dal Registro per compiuto tirocinio, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, il Consiglio territoriale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento del tirocinio.
5. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio territoriale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.
Art. 31
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione
1. Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378).
2. I tirocinanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca designerà per il Consiglio territoriale dell’ordine che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio.
Art. 32
Corsi preparatori all'esame di Stato
1. I Consigli territoriali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
2. Il Presidente del Consiglio territoriale dell’ordine, su conforme parere di apposita Commissione istituita dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di regolare frequenza. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del tirocinio.
TITOLO VI
IMPUGNAZIONI
CAPO I
Art. 33
Ricorsi
1. Contro le deliberazioni del Consiglio territoriale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere al Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi.
CAPO II
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 34
Disposizioni comuni
1. I tirocinanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti iscritti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Art. 35
Disposizione finale
1. Il Ministro della giustizia, previa verifica, su indicazione del Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del presente regolamento, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione, di cui all’articolo 6, comma 9 d.P.R. n. 137/2012, è applicabile.
Art. 36
Norma transitoria
1. I periodi di tirocinio svolti fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del tirocinio anche nelle forme equivalenti.
2. Sono fatti i salvi i diritti acquisiti dai tirocinanti, che si siano iscritti nel Registro dei praticanti ovvero abbiano presentato istanza di ammissione agli esami di stato per l’abilitazione dall’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato, secondo la normativa applicabile al momento di presentazione della domanda.
3. A cura dei Consigli territoriali degli ordini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento deve essere comunicata ai tirocinanti iscritti nel Registro.